STATUTO |
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martedì 27 luglio 2004 | |||
Art. 3) Simbolo dell'associazione è uno scudetto con colori rosso e blu sullo sfondo raffigurante al centro una cozza chiusa e in basso la scritta "in hoc mitilo vinces". Art. 4) L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
L'associazione potrà svolgere anche attività economiche, fra i suoi associati o anche, previa delibera del Comitato Direttivo, fra non associati, purchè tali attività abbiano natura strumentale all'ottenimento di fondi necessari per il raggiungimento dei suoi scopi. Art. 5) Possono aderire all'associazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. Essere nati nella provincia di Taranto oppure b. averci vissuto almeno cinque anni oppure c. avere frequentato almeno tre anni di scuola dell'obbligo o superiore nella città di Taranto. d. Ricordare i nomi di almeno dieci importanti strade e tre rioni della città di Taranto e. Avere partecipato almeno una volta al giuoco "Manuel Zozò" f. Avere assistito almeno una volta all'apertura del ponte girevole g. Aver assistito almeno una volta alla processione dei Misteri durante la Settimana Santa Art. 6) Possono aderire altresì all'associazione coloro che, pur non essendo in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo precedente, abbiano superato l'esame TOeFL-Tarantino Ortodosso e Finanche Ludico, che sarà predisposto di volta in volta dal Comitato Direttivo, il quale stabilirà anche il punteggio necessario e sufficiente per il superamento del test. Art. 7) Coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5), ovvero che abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente, potranno fare richiesta di iscrizione alla associazione, mediante invio per posta elettronica del modulo predisposto ad hoc compilato in ogni sua parte. Il comitato direttivo comunica l'accettazione dell'iscrizione. In mancanza della possibilità di utilizzo della firma digitale, il comitato direttivo stabilirà le regole per assicurare la identificazione degli associati. Art. 8) Sono associati di diritto i fondatori dell'associazione anche se non in possesso di tutti i requisiti innanzi indicati. L'assemblea potrà ammettere nell'associazione anche coloro che, pur non in possesso dei requisiti previsti agli articoli precedenti, abbiano fattivamente collaborato dall'esterno per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Art. 9) L'iscrizione all'associazione comporta l'accettazione delle regole stabilite nel presente statuto e di quelle che saranno adottate dall'assemblea e dal Comitato Direttivo in conformità al presente statuto. - II - Organi sociali - rendiconto - esclusione Art. 10) Le regole di funzionamento dell'associazione sono informate al carattere virtuale dell'associazione stessa. Sono organi sociali: il presidente, il comitato direttivo e l'assemblea. Art. 11) Il presidente viene eletto dall'assemblea o, in mancanza, dal comitato direttivo ed è il rappresentante legale dell'associazione. Il presidente: a) convoca e presiede il comitato direttivo e, su delibera di quest'ultimo, l'assemblea; conserva su appositi files le delibere del comitato direttivo e dell'assemblea, che all'occorrenza potrà stampare e che dovrà obbligatoriamente trasferire al suo successore su supporto cartaceo o informatico. b) è responsabile della cassa e della tenuta del libro soci e dei libri contabili e fiscali salvo che il comitato direttivo conferisca, su sua proposta, delega ad altri componenti del comitato. c) Esegue le delibere del comitato direttivo e/o dell'assemblea, salvo deleghe conferite, su sua proposta, dal comitato direttivo d) Rappresenta l'associazione in qualsiasi sede, amministrativa e giudiziale ed è l'unico esponente abilitato a rendere pubbliche le decisioni e i programmi dell'associazione. e) Conferisce incarico a professionisti, commercialisti, notai, avvocati, consulenti informatici, nell'interesse dell'associazione. Art. 12) Il comitato direttivo è composto da tre a sette persone e in ogni caso deve essere composto da un numero dispari di persone. Esso dura in carica un anno, dal 1° luglio al 30 settembre, salvo diversa delibera dell'assemblea. I membri del comitato direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, salvo rimborsi spese deliberati dal comitato e salve diverse deliberazioni dell'assemblea sui compensi ordinari o straordinari. Art. 13) Il comitato: a) ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quelli espressamente previsti per l'assemblea; b) redige il rendiconto nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato il versamento di quote sociali e/o di contribuzioni straordinarie o una tantum ovvero nel caso in cui l'associazione promuova iniziative economiche a norma del presente statuto. Il rendiconto dovrà essere certificato da un revisore dei conti nel caso in cui i ricavi dell'associazione fossero superiori a cinquecentomilioni; c) detta le eventuali regole per la tenuta dell'elenco dei soci e degli eventuali libri contabili e fiscali; d) conferisce le deleghe ai suoi componenti per l'esercizio di una parte dei suoi poteri; e) è comitato di redazione di tutte le pubblicazioni edite nel sito; f) stabilisce quando coinvolgere l'assemblea nelle decisioni più importanti nella vita dell'associazione ovvero nella gestione delle pubblicazioni. Art. 14) Il comitato delibera in sede virtuale. Le delibere vengono assunte a maggioranza mediante scambio di posta elettronica fra i componenti su ordine del giorno stabilito dal presidente o dai due terzi dei suoi membri. La votazione si svolge secondo modalità dettate dal presidente. Art. 15) L'assemblea: a) Elegge annualmente fra il 20 ed il 30 giugno i componenti del comitato direttivo, fra coloro che si sono candidati a tale incarico. Le candidature possono essere presentate fra l'1 ed il 19 settembre. I componenti uscenti del comitato direttivo sono automaticamente candidati, salvo che rinunzino. b) Approva il rendiconto predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 13 lett. b). c) Delibera sulle quote sociali da far sottoscrivere a tutti gli associati e sulle eventuali contribuzioni straordinarie o una tantum. d) Delibera sulle modifiche al presente statuto. e) Delibera su tutte le questioni sottoposte alla sua decisione dal comitato direttivo, ivi comprese la modifica del presente statuto e le questioni di cui all'art. 2). Art. 16) Le delibere assunte dall'assemblea sono obbligatorie per tutti gli associati. L'assemblea o il comitato direttivo stabiliscono le modalità per rendere note ai soci le deliberazioni assunte. L'assemblea dibatte e delibera in sede virtuale attraverso il sito secondo modalità stabilite dal comitato direttivo, purchè venga consentito a tutti i soci di prendere visione dei documenti e delle proposte eventualmente presentati dal comitato direttivo nonché degli interventi degli altri soci. L'assemblea è convocata dal comitato direttivo mediante riquadro sul sito www. Tarantonostra.com, che dovrà comparire con almeno una settimana di anticipo sulla data di inizio della discussione ovvero dell'esercizio del voto. Se convocata per l'approvazione del rendiconto ovvero di modifiche al presente statuto, il comitato direttivo dovrà rendere accessibile ai soci, insieme all'ordine del giorno, anche il rendiconto ovvero le proposte di modifica dello statuto. L'assemblea potrà durare anche più di un giorno, ma non più di tre, al fine di consentire a tutti di prendervi parte, inviando messaggi e dichiarazioni di voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea stabiliranno le modalità e gli orari di validità per l'esercizio del voto. L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno di coloro che hanno espresso il proprio voto. Le delibere aventi ad oggetto la modifica del presente statuto o la modifica del nome a dominio www.tarantonostra.com saranno considerate valide se abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno il 25% dei soci iscritti. Art.. 17) Possono essere esclusi dall'associazione gli associati che non si attengano alle decisioni assunte dall'assemblea o dal comitato direttivo. La esclusione viene deliberata dal comitato direttivo e diventa efficace decorsi quindici giorni, termine entro il quale l'associato può proporre ricorso all'assemblea per ottenere l'annullamento della delibera di esclusione. - III - Quote sociali- contributi - Disposizioni varie Art. 18) L'associazione realizza i suoi obiettivi mediante le quote sociali stabilite dall'assemblea, ovvero contributi straordinari, pure stabiliti dall'assemblea ovvero contributi volontariamente versati da soci e liberalità di non soci o, infine, mediante i proventi delle attività economiche previste dall'art. 4. Art. 19) La liquidazione dell'associazione deve essere deliberata dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci o, in caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea, viene deliberata dal comitato direttivo. L'eventuale liquidità risultante dalla liquidazione, pagati i debiti, dovrà essere devoluta in beneficenza a vantaggio di enti ed istituzione della città di Taranto. Art.20) Eventuali dispute e controversie fra i soci o fra i soci e l'associazione, in quanto dipendenti dall'esecuzione, interpretazione ed applicazione del presente statuto saranno devolute alla competenza di un arbitro unico, il quale deciderà in via irrituale secondo equità entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroghe consensualmente concesse dalle parti. L'arbitro unico sarà scelto consensualmente dalle parti in lite o, in mancanza, dal presidente della camera arbitrale di Milano. L'arbitrato si potrà svolgere anche in via telematica e il lodo potrà essere trasmesso alle parti in via telematica, salvo che una di esse chieda espressamente la consegna e l'invio dell'originale da parte dell'arbitro. Art. 21) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute in quanto applicabili ad un'associazione virtuale. |
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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 24 novembre 2004 ) |
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